Art. 12.
(Diritto della famiglia all'immagine).

      1. I mezzi di comunicazione e pubblicitari sono tenuti al rispetto dell'immagine e della dignità della famiglia.
      2. In sede di definizione dei contratti di servizio nazionale e regionali stipulati con la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è acquisito il parere dell'Autorità per i profili di sua competenza.
      3. L'Autorità, a tutela dell'immagine e della dignità della famiglia nei mezzi di comunicazione e pubblicitari, richiama i responsabili dei comportamenti lesivi, ingiunge loro di desistere dai medesimi e investe altresì del caso il Giurì previsto dall'Istituto di autodisciplina pubblicitaria e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale adotta i provvedimenti di competenza, ivi comprese le sanzioni previste dall'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
      4. In presenza di offese gravi o reiterate recate all'immagine e alla dignità della famiglia, l'Autorità può chiedere con ricorso all'autorità giudiziaria di adottare i provvedimenti di urgenza idonei ad assicurare la cessazione del fatto lesivo.